La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza, qui allegata), entrata in vigore il 29/08/2017, ha modificato l’art. 29 del Testo unico delle accise, eliminando l’obbligo di licenza UTF per i locali che effettuano la somministrazione di prodotti alcolici. Non hanno più obbligo di licenza fiscale gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie), gli esercizi di intrattenimento pubblico (sale da ballo), gli esercizi ricettivi (alberghi, pensioni, b&b) e dei rifugi alpini.

In un primo momento non era stato chiarito se l'obbligo permanesse o meno per circoli e associazioni ricreative, ed alcuni comunicati di associazioni di commercianti (Confesercenti) propendevano per l'interpretazione restrittiva che vedeva l'esenzione solo per i locali pubblici.
Abbiamo richiesto chiarimenti e ricevuto un primo parere da parte dell'Ufficio delle Dogane di Torino, che ci confermava invece l'esenzione anche per i circoli, parere poi confermato dalla circolare diffusa dall'Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dice espressamente che: “è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati”.

Pertanto in caso di nuova apertura, affitto di attività, etc., non sarà più necessario fare denuncia ed attendere il rilascio della licenza Utf.
Già dal 1999 non vi era più l’obbligo di pagare il diritto annuale riferito alla licenza UTF, però si doveva comunque procede alla richiesta della licenza ed alla sua conservazione per i vari controlli.

Trascriviamo l’art. 29 del Testo unico nella formulazione aggiornata:

Art. 29
Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa 
  1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
  2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
[omissis]