E’ scaricabile dal portale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato (www.aams.it)  il comunicato stampa del 9 marzo 2012 (all. 1)  con cui è stata data conferma che gli imponibili medi forfettari per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti in scadenza al 16 marzo prossimo sono gli stessi dell’anno 2011.

Ricordiamo che tali imponibili risultano invariati da tempo:  l’ultimo decreto direttoriale emanato in materia  (10.3.2010) ha infatti previsto che, a far data dal 2010,   gli imponibili sono quelli elencati nel d.d. 2.2.2009, con ciò indirettamente intendendo  che ,  in assenza di interventi di modifica (da attuarsi di norma entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento), gli stessi si  intendono implicitamente confermati.

Di fatto, tuttavia, i decreti sono stati costantemente emanati oltre i termini previsti, lasciando gli operatori nell’incertezza  fino al momento della  conferma ufficiale.

 Ricordiamo che la determinazione dell’imposta avviene applicando agli imponibili forfetari diramati con il decreto sopra richiamato, il coefficiente (aliquota) dell’8%.

L’imposta va assolta entro il venerdì 16 marzo 2012 (per ciascun apparecchio installato entro il 29 febbraio 2012) o entro il 16 del mese successivo all’installazione, qualora questa sia avvenuta in corso d’anno, da marzo in poi. In quest’ultimo caso, l’imposta dovrà essere pari a quella annuale rapportata al numero dei mesi decorrenti dall’installazione.  Si rammenta che l’uso stagionale dell’apparecchio, che dà diritto al versamento in ragione del 50% dell’imposta, è presunto solo per locali che risultino chiusi per almeno 6 mesi l’anno.

Il versamento dovrà avvenire tramite mod. F24-Accise, compilando la sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti per cui non è ammessa la compensazione” avendo cura di inserire, oltre l’importo a debito, anche i seguenti dati:

1.            Sezione Ente: M;

2.            Codice tributo: 5123;

3.            Anno : 2012

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza indicata deve essere trasmessa all’ispettorato compartimentale dei monopoli di stato (competente in base alla sede legale del circolo) la dichiarazione di liquidazione dell’imposta, ex all. A al d.d. 10 marzo cit.

L’ispettorato, dopo aver acquisito le dichiarazioni e aver provveduto alle verifiche in materia di liquidazione del tributo,  è tenuto a rilasciare  quietanza di assolvimento dell’imposta per ciascun apparecchio, che il circolo avrà premura di conservare in sede ed esibire in caso di controllo. Nelle more del rilascio della quietanza il circolo conserverà, sempre ai fini del controllo, la quietanza del mod. F24 di pagamento dell’ISI e la copia del modello di dichiarazione, con l’allegata ricevuta di invio.

Tutti i documenti in allegato alla presente nota sono scaricabili anche dal portale dei monopoli.

Allegati:

1.                   COMUNICATO AAMS 9.3.2012

2.                   d.d. 10 marzo 2010 – AAMS

3.                 d.d. 2febbraio 2009 AAMS