Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 12 settembre 2012, ha emanato una circolare esplicativa (Circolare n.3656/C) del D.Lgs. n.147 del 06/08/2012 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.59 del 26/03/2010, contenente misure di liberalizzazione, alcune di queste riguardano anche la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli.
Sul ripristino della comunicazione al questore e sui poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza si è già detto nel filorosso flash del 7 settembre scorso, qui ci si vuole soffermare su altri ulteriori aspetti.
Al punto 2.1.1 della Circolare si precisa che “Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti”. Ciò sta a significare che per ottenere l’autorizzazione alla vendita di prodotti in spacci interni non sarà più necessario il possesso dei requisiti professionali (ex REC).
Come ricorderete tutta la discussione sulla necessità dell’iscrizione al REC per i presidenti intestatari delle autorizzazioni alla somministrazione nei circoli fu risolta con l’emanazione del D.P.R. 235/2001 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”), che aveva limitato la necessità dell’iscrizione al REC solamente se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi.
La circolare che stiamo commentando, al successivo punto 2.1.2 cancella anche questo eccezione: “Si precisa che la modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi”.
La circolare precisa che rimangono fermi, per tutte le tipologie di associazioni e circoli la necessità del possesso dei requisiti morali e di onorabilità (non avere riportato determinate condanne o essere soggetti a misure di prevenzione).
Altro aspetto riguarda la possibilità che il requisito professionale, per l’avvio dell’attività pubblica di vendita nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, sia posseduta dal soggetto preposto in alternativa al titolare o al rappresentante legale, a condizione che il preposto non sia un semplice prestanome.
Rilevanti le modifiche in materia di SCIA, il punto 3.1.1 della circolare specifica che:
“Per effetto della modifica generale (….) sono pertanto soggette alla SCIA: il trasferimento di sede nell’ambito di aree territoriali non soggette a programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1); l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64, comma 2); l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’articolo 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando, ovviamente, l’inapplicabilità di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva l’autorizzazione invece della DIA, limitatamente però alle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela”.
Da ciò ne consegue che anche i circoli non aderenti ad enti nazionali riconosciuti con decreto del Ministero dell’Interno possono avviare l’attività, in aree non soggette a programmazione e tutela, con la presentazione della SCIA. Nelle aree comunali soggette a programmazione dovranno, invece, continuare a chiedere l’autorizzazione.
Per i circoli aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero vale sempre la SCIA, indipendentemente dall’area in cui ha sede il circolo.
Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, l’Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all’accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni dell’art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Infine la circolare ribadisce che nulla è cambiato per quanto riguarda le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali: “Con riferimento alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa, si precisa che l’introduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito alla obbligatorietà del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, né limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del controllo dell’attività”.
Ufficio Studi Filo Rosso Aggiornamenti
Roma, 29 ottobre 2012