Nell’apparentemente inesauribile “serial narrativo” della vicenda IMU, registriamo oggi la scrittura di un ulteriore capitolo, derivante dal sostanziale via libera del Consiglio di Stato al nuovo schema di regolamento varato dal MEF (ricordiamo che il precedente era stato bocciato per esercizio in eccesso della delega legislativa, v. filorosso del 12 ottobre u.s.), che prelude all’apertura di scenari inediti e assai poco rassicuranti, se non addirittura inquietanti
Vediamo più in dettaglio.
Dobbiamo rilevare innanzitutto che il sia pur favorevole parere espresso dal Consiglio di Stato appare comunque condizionato da svariate riserve sul contenuto del regolamento, che pertanto dovrà essere conformato alle censure espresse. I Giudici si sono soffermati, in particolare, sulla necessità di rivedere il presupposto dell’esenzione (che risiede, lo ricordiamo, nello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali) sulla base dei principi espressi in materia dalla normativa comunitaria la quale, in buona sostanza, configura il rischio di “aiuti di stato” ogniqualvolta l’attività o i settori esentati operino sul mercato con capacità concorrenziali.
Più specificamente, i Magistrati hanno richiamato il MEF a modificare il regolamento rispetto ai criteri stabiliti per le attività assistenziali, sanitarie, didattiche e ricettive, giudicati potenzialmente in contrasto con la nozione comunitaria di attività economica. Viceversa, il criterio che lo schema di regolamento ha stabilito per le attività culturali, ricreative e sportive non solo non ha sollevato eccezioni di conflittualità con la norma comunitaria, ma è stato addirittura giudicato più severo rispetto a questa, tanto da spingere il Consiglio di Stato a rimettere al MEF di valutarne la revisione in coerenza con i principi comunitari, evidentemente giudicati più miti rispetto alla previsione attuale.
Per capire cosa abbia spinto il Consiglio di Stato a dare un suggerimento di questo genere è sufficiente comparare i criteri che il MEF ha stabilito per le attività censurate (assistenza, sanità, ricettività) con quelli adottati per i settori cultura, sport e ricreazione: è del tutto evidente che la diversità dei criteri adottati appare tanto sproporzionata quanto del tutto arbitraria e perciò stesso estremamente iniqua e per noi preoccupante in termini di contesto specifico e di prospettiva.
Per il MEF l’esenzione sarebbe infatti riconosciuta secondo il seguente modello:
1. per le attività didattiche: le rette non devono coprire integralmente il costo del servizio;
2. per le attività sanitarie, assistenziali, ricettive: le rette non devono superare il 50% di quelle medie praticate dalle imprese nella stessa zona;
3. per le attività culturali, ricreative e sportive: le prestazioni devono essere offerte a titolo gratuito o con rette simboliche.
E’ del tutto evidente che, mentre alla prima categoria di attività è riservato l’accesso al beneficio secondo un criterio dotato di una certa qual “generosità” (specie se si pensa alle diverse altre forme di “sostegno” di cui spesso questi soggetti godono), e alla seconda sulla base di un criterio apparentemente più severo ma nei fatti vago, difficilmente definibile e verificabile, la terza dovrebbe invece confrontarsi con un criterio che è ben più restrittivo rispetto ai primi due, tra l’altro perfettamente verificabile, oltre che (e questa è la questione essenziale) per noi non applicabile ad un contesto basato sulla relazione stabile con un corpo sociale predefinito, e dunque totalmente al di fuori di ogni ipotesi di concorrenza di mercato.
Ma anche limitandoci al contenuto intrinseco della parametrazione, è persino superfluo dire quanto la scelta operata dal MEF sia per noi inaccettabile; è una scelta non in linea con i più elementari principi di equità né con la ratio della disposizione sulla tassazione degli immobili utilizzati per fini istituzionali dai soggetti non profit la quale, lo ricordiamo, sia sulla base della normativa preesistente che sulla base delle disposizioni di legge attuali, ha sempre operato in maniera uniforme sui settori interessati. Non si vede pertanto come un mero regolamento possa sovvertire questo ordine di cose, né su quali basi.
Queste argomentazioni saranno a breve ufficializzate presso il tavolo legislativo del Forum del Terzo Settore, per essere poi trasferite sul tavolo del confronto con i soggetti istituzionali.
Quanto alla complessiva vicenda normativa dell’IMU più direttamente connessa alla scadenza di versamento del prossimo 17 dicembre, a breve trasmetteremo un riepilogo degli adempimenti relativi, anche luce delle novità registrate negli ultimi mesi.
Ufficio Studi
Filo Rosso Aggiornamenti
Roma, 19 novembre 2012