Si legge nel sito di “Ufficiocommercio.it”, quotidiano on-line della Maggioli Editore in materia di disciplina del commercio e dei servizi pubblici, che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 557/PAS/U7021836/12000.A(4)2(2) del 14 dicembre 2012, ha fornito linee interpretative in merito all’attività di somministrazione dopo le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.6 agosto 2012, n. 147 e dal D.L. n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, il quale ha come noto ripristinato l’art. 86 comma 2 del TULPS, prevedendo l’obbligo di comunicazione al Questore per l’attività di vendita al minuto o di somministrazione di bevande alcoliche svolta da enti collettivi e circoli privati, seppur in favore dei soli soci.

In particolare, al punto 2 di detta circolare, il Ministero precisa che la comunicazione al Questore, oggi prevista dal comma secondo dell’art.86 del TULPS, è stata introdotta in luogo dell’abrogata licenza di polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso i circoli privati, al fine di continuare a consentire l’accesso e il controllo dell’autorità di p.s. in detti locali.

La nuova disposizione, prosegue il Ministero, ha la stessa ratio dell’art.9, comma primo, della legge n. 287/91, che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto entro 10 giorni gli estremi delle autorizzazioni rilasciate (o delle SCIA ricevute) per l’attività di somministrazione.

Per questo motivo, la nuova comunicazione al Questore è un compito che deve assolvere l’amministrazione comunale che ha ricevuto la SCIA o che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi del DPR 235/2001.

Dunque, l’adempimento in questione non costituisce un onere né tantomeno un obbligo a carico del circolo, come alcuni interpreti ed operatori avevano invece suggerito.

Addirittura, si era avuto notizia di verbali di accertamento di violazione amministrativa elevati ai danni di circoli costituiti prima dell’introduzione del novellato art. 86 c. 2 TULPS, sulla base del presupposto che essi non avessero ottemperato alla comunicazione in questione.

E’ evidente, pertanto, alla luce del recentissimo pronunciamento ministeriale, che tali provvedimenti sarebbero illegittimi.

 

Allo stato, purtroppo, la circolare non risulta pubblicata nelle banche dati cui siamo abbonati, né è stato possibile reperire il documento ufficiale on line tramite i tradizionali motori di ricerca.

Vi trasmetteremo, pertanto, il testo integrale del provvedimento non appena sarà disponibile.

 

Ufficio Studi

Filo Rosso Aggiornamenti

 

Roma, 10 gennaio 2013