Il 29 dicembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato a Regioni, Province autonome, Forum del Terzo Settore, CSV Net e Consulta CO.Ge. la lettera direttoriale “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”.
Nella comunicazione la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese fornisce prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore (ETS), le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina di APS e ODV, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).
La lettera affronta vari aspetti di questa fase transitoria, fra questi:
• STATUTI
APS, OdV e ONLUS hanno 18 mesi di tempo (dal 3 agosto 2017) per adeguare i propri statuti al nuovo quadro normativo, anche attraverso le semplici assemblee ordinarie.
• ISCRIZIONE AI REGISTRI APS E ODV
Le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate come in precedenza: in sede di verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione, verranno distinti gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.lgs.n.117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017 (per i quali sono già cogenti le disposizioni del Codice quali ad esempio il numero di fondatori e la forma giuridica).
• PERSONALITÀ GIURIDICA
Fino a quando non sarà operativo il nuovo Registro unico non trova applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all’articolo 22.
• MATERIA FISCALE
L’articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal 1 gennaio 2018: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l’applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate solo una volta
ricevuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea.
• TRASPARENZA
L’applicazione della norma di cui all’articolo 14, comma 2, riguardante l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet dei compensi riconosciuti dagli ETS a dirigenti e soci, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 2019, con riferimento ai compensi 2018.
La redazione del Bilancio sociale prevista sempre all’articolo 14, fino all’emanazione delle linee guida, si deve ritenere abbia carattere facoltativo.
Sono in corso ulteriori approfondimenti, anche al tavolo istituito fra Governo e Forum del Terzo Settore nazionale, la lettera infatti non affronta alcune criticità più volte evidenziate, fra queste in particolare:
• ASSOCIAZIONI NEO-COSTITUITE
Se non si riesce a sbloccare la situazione il rischio è che le associazioni neo-costituite, fino alla loro effettiva iscrizione ai registri (es. registro regionale APS), debbano prendere atto che la norma fiscale ha per esse contenuto agevolato limitato e portare a fiscalizzazione i contributi specifici dei soci (non più “coperti” dalla de-commercializzazione ex art. 148, c. 3, tuir), almeno fino a che non riescano ad iscriversi ai registri.
• TRASPARENZA
L’art 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge concorrenza) prevede l’obbligo di pubblicazione entro il 28/02/2018 di contributi/entrate di natura pubblica, è stato richiesto al Governo di uniformare questa scadenza con quella degli obblighi di trasparenza previsti dal Codice, ovverosia spostarla al 2019, ma siamo ancora in attesa di un riscontro.
Per qualsiasi informazione in merito potete contattare il vostro comitato di riferimento.